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Sistema Tessera Sanitaria 2026: chi deve inviare le spese, entro quando e cosa rischia chi non lo fa

Guida completa al Sistema TS con le fonti normative: chi è obbligato e da che anno, la cadenza annuale del 31 gennaio, le sanzioni da 100 euro a documento, l'opposizione del paziente e il divieto di fattura elettronica.

Pubblicato il 11 min di lettura

In questa guida · 10 sezioni
  1. La riga di calendario che vale più di tutto il resto
  2. Che cos'è il Sistema TS, in una frase
  3. Chi è obbligato: la timeline vera
  4. Entro quando: la cadenza è annuale dal 2025
  5. Quanto costa sbagliare
  6. L'opposizione del paziente: la trappola più fraintesa
  7. La trappola che costa la detrazione al paziente: il pagamento tracciato
  8. Cosa NON devi fare: la fattura elettronica al paziente
  9. La checklist di chi non prende sanzioni
  10. Cosa fa Sanovia, detto con onestà

La riga di calendario che vale più di tutto il resto

C'è una data che decide se il tuo anno fiscale finisce liscio o con una lettera: il 31 gennaio.

Entro quel giorno ogni spesa sanitaria che hai incassato nell'anno precedente deve essere arrivata al Sistema Tessera Sanitaria. Da lì passa all'Agenzia delle Entrate, e da lì finisce nel 730 precompilato del tuo paziente. Se una fattura non arriva, il paziente non la trova, ti chiama, e tu scopri a febbraio un problema nato a marzo dell'anno prima.

Questa guida mette in fila le cose che contano davvero: chi è obbligato, entro quando, quanto costa sbagliare, e le tre o quattro trappole che nessuno ti spiega finché non ci sei dentro.

Le fonti sono citate una per una. Dove la norma è cambiata di recente — ed è cambiata parecchio tra il 2025 e il 2026 — trovi il decreto esatto.

Che cos'è il Sistema TS, in una frase

È il canale con cui lo Stato raccoglie le spese sanitarie dei cittadini per precompilare la loro dichiarazione dei redditi.

Non è un adempimento contabile. Non è la fattura elettronica. È un flusso parallelo, con regole sue, gestito dal MEF tramite Sogei, e vive su un tracciato tecnico che non ha niente a che vedere con lo SdI.

Il punto di vista che conta è quello del paziente: lui apre il 730, vede la voce, e la detrae. Se non la vede, per lui quella spesa non è mai esistita.

Chi è obbligato: la timeline vera

L'obbligo non è arrivato tutto insieme. È cresciuto per decreti successivi, e questo è il motivo per cui il tuo collega giura di non doverlo fare e ha ragione — o torto — a seconda di che anno guarda.

Da quandoChi è entrato nell'obbligoFonte
Da quandoSpese dal 2015Chi è entrato nell'obbligoASL, aziende ospedaliere, IRCCS, policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture accreditate, e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatriFonteart. 3 c.3 D.Lgs 175/2014
Da quandoSpese dal 2016Chi è entrato nell'obbligoStrutture autorizzate ma non accreditate al SSNFonteDM 2 agosto 2016
Da quandoSpese dal 2016Chi è entrato nell'obbligoPsicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, otticiFonteDM 16 settembre 2016
Da quandoSpese dal 2019Chi è entrato nell'obbligoLe professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione: fisioterapista, igienista dentale, dietista, logopedista, podologo, ortottista, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico di laboratorio biomedico, audiometrista, audioprotesista, tecnico ortopedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico della prevenzione, assistente sanitario — più i biologiFonteDM 22 novembre 2019
Da quandoSpese dal 2023Chi è entrato nell'obbligoInfermieri pediatriciFonteDM 22 maggio 2023 (GU 3 giugno 2023)

Se il tuo albo è in questa tabella, sei dentro. Non c'è una soglia di fatturato sotto la quale l'obbligo sparisce, e non c'è un regime fiscale che ti esenta: anche in forfettario trasmetti.

L'eccezione che sorprende tutti: gli osteopati

Gli osteopati non sono obbligati. Anzi: sono espressamente esclusi.

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 24 febbraio 2026 parte da un dato di fatto — la professione istituita dalla L. 3/2018 non è ancora pienamente attuata, perché l'albo è incompleto e mancano i criteri di equipollenza — e ne trae la conseguenza radicale: ai fini fiscali le prestazioni osteopatiche non sono prestazioni sanitarie.

Il che ribalta tutto il regime, non solo il Sistema TS:

  • niente esenzione IVA dell'art. 10 n. 18
  • niente detrazione per il paziente, quindi niente trasmissione al TS
  • e — il punto che fa più danni — fattura elettronica via SdI obbligatoria anche verso le persone fisiche

Stessa sorte per chiropratici e chinesiologi. I massoterapisti in possesso del titolo di capo bagnino, invece, restano sanitari a tutti gli effetti: TS sì, SdI vietato.

Se sei osteopata e il tuo gestionale ti propone di «inviare al Sistema TS», quel gestionale sta applicando il regime sbagliato. Ne abbiamo scritto per esteso in Osteopati: perché per te vale il regime fiscale opposto.

Entro quando: la cadenza è annuale dal 2025

Qui è cambiato tutto, e molto materiale in circolazione è vecchio.

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2025 la trasmissione è annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Non più semestrale. Non più mensile.

La catena normativa, per chi la vuole verificare:

  • art. 5 del D.Lgs 12 giugno 2025 n. 81, che sostituisce l'art. 12 del D.Lgs 1/2024 e introduce la cadenza annuale a partire dai dati 2025
  • decreto MEF-RGS 29 ottobre 2025 (in GU il 10 novembre 2025), che riscrive l'art. 7 comma 1-bis del DM 19 ottobre 2020: «la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo»

In pratica:

  • spese 2025 → scadenza 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cadeva di sabato), con finestra di correzione errori fino al 9 febbraio
  • spese 2026 → scadenza 31 gennaio 2027, che cade di domenica: si slitta a lunedì 1 febbraio 2027

Perché «annuale» non vuol dire «ci penso a gennaio»

È la trappola più costosa di tutte, e non è una trappola normativa: è una trappola operativa.

La legge ti dà tempo fino al 31 gennaio. Ma il 31 gennaio tu non hai un adempimento: ne hai dodici mesi di adempimenti accumulati, da fare tutti insieme, su fatture che hai emesso quando l'anno era un altro e il paziente aveva un altro indirizzo, un'altra opposizione, un altro codice fiscale scritto male.

Ogni documento che si rifiuta a gennaio è un documento che devi capire, correggere e ritrasmettere in una settimana. Con centinaia di righe, non è un pomeriggio: è un problema.

L'alternativa esiste ed è legittima: trasmettere fattura per fattura, man mano che le emetti. La norma chiede che entro il 31 gennaio sia tutto dentro, non che sia tutto dentro quel giorno. Un errore scoperto a marzo si corregge a marzo, su una fattura sola, mentre il paziente è ancora raggiungibile.

Quanto costa sbagliare

Cento euro per ogni singolo documento di spesa omesso, trasmesso in ritardo o trasmesso con dati errati. Art. 3 comma 5-bis del D.Lgs 175/2014.

Tre precisazioni che cambiano gli ordini di grandezza:

  • il tetto massimo è 50.000 euro
  • non si applica il cumulo giuridico, ed è escluso esplicitamente: non è «una sanzione per la comunicazione», è una sanzione per ogni documento. La Risoluzione AdE 22/E del 23 maggio 2022 lo dice chiaramente — «comunicazione» significa ogni singolo documento, a prescindere da quanti file hai spedito
  • quindi 300 fatture dimenticate non sono cento euro. Sono trentamila

Le vie d'uscita, in ordine di convenienza:

  1. Correzione entro cinque giorni dalla scadenza, o dalla segnalazione dell'Agenzia: nessuna sanzione
  2. Trasmissione corretta entro sessanta giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a un terzo, circa 33,33 euro a documento, con tetto a 20.000 euro
  3. Ravvedimento operoso, con F24 e codice tributo 8912. Entro i sessanta giorni le percentuali del ravvedimento si applicano alla base già ridotta a un terzo

Una nota di onestà: le percentuali del ravvedimento sono cambiate tra il 2024 e il 2026 (D.Lgs 87/2024, e poi la ricodifica nel testo unico sanzioni in vigore dal 1 gennaio 2026). Se stai facendo i conti su un caso reale, falli fare al tuo commercialista sui coefficienti aggiornati, non su una tabella trovata online — questa compresa.

L'opposizione del paziente: la trappola più fraintesa

Il paziente ha diritto di opporsi all'invio dei suoi dati di spesa all'Agenzia delle Entrate. Fin qui è semplice. Quello che quasi tutti sbagliano è cosa comporta.

L'opposizione non sopprime la trasmissione. Cambia il contenuto della trasmissione.

Il documento viene trasmesso comunque, ma senza il codice fiscale del paziente e con il flag di opposizione attivo. Il campo del codice fiscale deve essere assente, non vuoto, non finto.

E sulla fattura va la dicitura prevista: «Fattura trasmessa al sistema TS senza indicazione del CF per opposizione dell'assistito» (DM 31 luglio 2015 art. 3, DM 19 ottobre 2020 art. 2 c.2 lett. c).

Se invece il documento non parte, hai una sanzione da cento euro — e l'hai presa per proteggere una privacy che la legge tutelava già in un altro modo.

I canali con cui il paziente può opporsi sono tre:

  • al momento dell'emissione, dicendolo a te: è il canale che il software deve gestire
  • direttamente all'Agenzia delle Entrate, in una finestra annuale (per il ciclo spese 2025 → precompilata 2026: dal 1 ottobre 2025 al 2 febbraio 2026)
  • voce per voce nell'area autenticata del portale TS (dal 9 febbraio al 9 marzo 2026 per le spese 2025)

Solo il primo passa da te. Gli altri due il paziente li esercita da solo, e tu non li vedi.

La trappola che costa la detrazione al paziente: il pagamento tracciato

Questa non è nel Sistema TS. È accanto, e si incontrano esattamente sul tuo bancone.

Dal 2020 la detrazione delle spese sanitarie richiede un pagamento tracciabile: bonifico, carta di debito, carta di credito. Le eccezioni sono tre, e sono strette:

  • medicinali acquistati in farmacia
  • dispositivi medici
  • prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN

Uno studio privato non accreditato non rientra in nessuna delle tre.

Tradotto: la visita da 80 euro pagata in contanti, con fattura regolare e trasmessa perfettamente al Sistema TS, non è detraibile. Il paziente la trova nel 730 precompilato e non può usarla.

È il motivo per cui il dato «come ha pagato» non è un dettaglio amministrativo da mettere di default: è un'informazione che va chiesta e registrata visita per visita, perché «in studio» può voler dire POS o può voler dire contanti, e le due cose hanno esiti fiscali opposti per chi ti ha pagato.

Cosa NON devi fare: la fattura elettronica al paziente

Vale la pena isolarlo perché è controintuitivo e perché sbagliarlo è facile: le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente tramite lo SdI.

Non è una tolleranza. Non è una proroga in scadenza. Dal D.Lgs 81/2025 il divieto è diventato strutturale: l'articolo 2 ha soppresso i riferimenti ai periodi d'imposta nell'art. 10-bis del DL 119/2018, trasformando «per i periodi d'imposta 2019…2025, i soggetti» in «i soggetti». La Risoluzione AdE 9/E del 24 febbraio 2026 lo conferma.

Vale anche quando il paziente si è opposto al TS. Vale anche per le operazioni imponibili IVA nel perimetro TS, come la vendita di un dispositivo medico. La spiegazione completa, con il perimetro esatto e la nota sul Testo Unico IVA in vigore dal 2027, è qui: Fattura elettronica per le prestazioni sanitarie: il divieto ora è definitivo.

La checklist di chi non prende sanzioni

  • So a quale decreto appartiene la mia professione, e da che anno
  • Ogni fattura sanitaria che emetto ha uno stato di invio visibile, non un'ipotesi
  • Nessun documento può «sparire»: se non è inviabile, deve risultare escluso con un motivo, non semplicemente assente
  • L'opposizione del paziente è registrata sul documento, e produce sia lo strip del codice fiscale sia la dicitura in fattura
  • Il metodo di pagamento è registrato per ogni incasso, perché decide la detrazione del paziente
  • Le fatture ai pazienti persone fisiche non passano dallo SdI
  • La marca da bollo è calcolata sull'imponibile, non sul totale con il bollo dentro — qui la regola completa
  • A dicembre controllo il registro, non a gennaio

Cosa fa Sanovia, detto con onestà

Sanovia è un gestionale per il medico privato: agenda, cartella clinica cifrata, portale del paziente, fatture e ricevute con marca da bollo automatica, promemoria via email e WhatsApp. Prezzi pubblici, contratto mensile, i dati restano tuoi (siamo il responsabile ai sensi dell'art. 28, il titolare sei tu).

Sul Sistema Tessera Sanitaria dobbiamo essere precisi, perché è esattamente il tipo di argomento su cui è comodo essere vaghi.

L'integrazione è costruita: cassaforte cifrata delle credenziali, coda di trasmissione, gestione dell'opposizione, ciclo completo di rettifica — nota di credito, variazione, annullamento — e cruscotto di conformità che rende impossibile perdere un documento. È stata provata sull'ambiente di collaudo ufficiale del Sistema TS e ha superato la prova.

Non è ancora attiva in produzione: è in arrivo. Finché non avremo trasmesso una fattura vera e verificato il protocollo sul portale, continueremo a scriverlo così, senza scorciatoie di marketing.

Se il tuo vincolo è trasmettere al TS questa settimana, oggi non siamo la scelta giusta e te lo diciamo prima, non dopo la carta di credito. Se invece stai valutando dove stare nei prossimi anni, questa pagina è anche il modo con cui ti facciamo vedere quanto seriamente abbiamo studiato il problema.

Prova Sanovia 30 giorni, senza carta

Trenta giorni, nessuna carta di credito, contratto mensile. Se decidi di andartene, porti via i dati.

Inizia la prova gratuita — i prezzi sono pubblici e stanno in homepage: 39 €/mese per lo studio singolo, 99 €/mese per una struttura con i primi tre medici inclusi.

Se stai arrivando da un altro gestionale, la migrazione la facciamo noi.

Domande frequenti

Chi è obbligato a inviare le spese al Sistema Tessera Sanitaria?

Medici chirurghi e odontoiatri iscritti all'albo lo sono per legge dal 2015 (art. 3 c.3 D.Lgs 175/2014). Psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia e ottici dal 2016. Fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, igienisti dentali e le altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dal 2019. Infermieri pediatrici dal 2023. Gli osteopati, per la Risoluzione AdE 9/E del 24 febbraio 2026, sono invece esclusi.

Entro quando vanno trasmesse le spese sanitarie del 2026?

Entro il 31 gennaio 2027. Dalle spese sostenute dal 1 gennaio 2025 la trasmissione è annuale, non più semestrale né mensile. Poiché il 31 gennaio 2027 cade di domenica, il termine slitta a lunedì 1 febbraio 2027.

Quanto si rischia se non si trasmette una fattura?

Cento euro per ogni singolo documento di spesa omesso, tardivo o errato, con un tetto di 50.000 euro e senza cumulo giuridico. Se correggi entro cinque giorni dalla scadenza non c'è sanzione. Entro sessanta giorni la sanzione scende a un terzo, circa 33,33 euro a documento, con tetto a 20.000 euro.

Se il paziente si oppone, la fattura non va trasmessa?

Va trasmessa lo stesso. L'opposizione non cancella l'invio - cambia il contenuto - il documento viaggia senza il codice fiscale del paziente e con il flag di opposizione attivo. Sulla fattura va la dicitura prevista dal DM 19 ottobre 2020. Un documento semplicemente non inviato resta una sanzione da cento euro.

Devo mandare la fattura sanitaria anche allo SdI?

No, ed è vietato. Le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio. Dal D.Lgs 81/2025 il divieto non è più prorogato di anno in anno - è strutturale.

Il paziente detrae la spesa se paga in contanti?

No, se sei uno studio privato non accreditato. Dal 2020 la detrazione delle spese sanitarie richiede un pagamento tracciabile, con tre sole eccezioni - medicinali e dispositivi medici acquistati in farmacia, e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN. Una visita privata pagata in contanti perde la detrazione, anche se la fattura è stata trasmessa correttamente.