Vai al contenuto

Osteopati e fattura elettronica: perché per te vale il regime opposto (Risoluzione 9/E 2026)

Per l'Agenzia delle Entrate le prestazioni osteopatiche non sono prestazioni sanitarie. Niente esenzione IVA, niente Sistema TS, niente detrazione per il paziente - e fattura elettronica via SdI obbligatoria anche verso i privati. Cosa cambia in pratica.

Pubblicato il 5 min di lettura

In questa guida · 6 sezioni
  1. Il paradosso di partire dal lato sbagliato del divieto
  2. Cosa ha stabilito la Risoluzione 9/E del 2026
  3. Le quattro conseguenze, in ordine di impatto
  4. Non sei solo: chiropratici e chinesiologi
  5. Cosa devi fare in pratica
  6. Perché lo scriviamo noi

Il paradosso di partire dal lato sbagliato del divieto

Se hai letto qualunque guida sulla fatturazione in ambito sanitario, hai imparato una regola: le fatture ai pazienti privati non vanno mai mandate allo SdI.

Se sei osteopata, quella regola per te non vale. Vale l'opposto.

Non è una sfumatura da commercialisti. Cambia l'IVA che applichi, il canale su cui viaggia la fattura, quello che il paziente può portare in dichiarazione, e il software che ti serve per farlo. Sbagliarlo significa emettere ogni fattura nel regime sbagliato, per mesi, prima che qualcuno se ne accorga.

Questa pagina spiega cosa dice la norma, perché lo dice, e cosa cambia da domani mattina.

Cosa ha stabilito la Risoluzione 9/E del 2026

Il 24 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 9/E, e il ragionamento è più interessante della conclusione.

Il punto di partenza non è un giudizio sull'osteopatia. È un dato di fatto amministrativo: la professione sanitaria di osteopata è stata istituita dalla L. 3/2018, ma non è ancora pienamente attuata — l'albo è incompleto e mancano i criteri di equipollenza dei titoli.

Da lì l'Agenzia trae la conseguenza fiscale: finché quel percorso non è completato, le prestazioni osteopatiche non sono prestazioni sanitarie ai fini tributari.

E quando cade quella qualificazione, cade tutto quello che ci era appoggiato sopra.

Le quattro conseguenze, in ordine di impatto

1. Niente esenzione IVA. L'esenzione dell'art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/1972 riguarda le prestazioni sanitarie. Le tue non lo sono, ai fini fiscali: si applica l'IVA con aliquota ordinaria. È la conseguenza che pesa di più sul prezzo finale, perché o la assorbi tu o la vede il paziente.

2. Fattura elettronica via SdI obbligatoria, anche verso le persone fisiche. Il divieto di fatturazione elettronica nel sanitario protegge i dati sulla salute dei pazienti e si applica alle prestazioni sanitarie. Fuori da quel perimetro, torna la regola generale italiana: si fattura elettronicamente, sempre, anche al privato.

3. Niente Sistema Tessera Sanitaria. Non sei tra i soggetti obbligati, e comunque non ci sarebbe nulla da trasmettere: il flusso TS serve a popolare la dichiarazione precompilata con spese detraibili.

4. Niente detrazione per il paziente, come spesa sanitaria. È la conseguenza che genera più telefonate a marzo, ed è quella che conviene comunicare prima, non dopo.

Prestazione sanitaria (es. fisioterapista)Prestazione osteopatica
IVAPrestazione sanitaria (es. fisioterapista)Esente art. 10 n. 18Prestazione osteopaticaImponibile, aliquota ordinaria
Fattura al privatoPrestazione sanitaria (es. fisioterapista)Cartacea o PDF, SdI vietatoPrestazione osteopaticaElettronica via SdI, obbligatoria
Sistema TSPrestazione sanitaria (es. fisioterapista)Trasmissione obbligatoriaPrestazione osteopaticaNessuna trasmissione
Detrazione pazientePrestazione sanitaria (es. fisioterapista)Sì, se pagamento tracciabilePrestazione osteopaticaNo, come spesa sanitaria
Marca da bollo 2 €Prestazione sanitaria (es. fisioterapista)Sì, sopra 77,47 € (operazione esente)Prestazione osteopaticaDi norma no: l'operazione è imponibile IVA

Non sei solo: chiropratici e chinesiologi

La stessa Risoluzione tratta allo stesso modo chiropratici e chinesiologi. Il ragionamento è identico: professioni riconosciute sulla carta, percorso di attuazione non completato, quindi fuori dalla qualificazione fiscale di prestazione sanitaria.

C'è invece una categoria che resta dentro, ed è utile saperlo perché viene spesso accomunata alle altre: i massoterapisti in possesso del titolo di capo bagnino erogano prestazioni sanitarie a tutti gli effetti. Per loro vale il regime normale — Sistema TS sì, SdI vietato, esenzione IVA.

Cosa devi fare in pratica

Verifica il tuo inquadramento con il commercialista, non con un articolo. Questa pagina descrive il quadro generale. La tua posizione dipende dal titolo che possiedi, da quando hai aperto la partita IVA e da come hai fatturato finora. Se hai emesso fatture esenti IVA nel regime sbagliato, la questione va gestita — e va gestita da un professionista.

Sistema il ciclo di fatturazione sul canale giusto. Ti serve un flusso che produca una fattura elettronica valida verso lo SdI, con l'IVA applicata, la numerazione progressiva corretta e la conservazione a norma. È un impianto diverso da quello che serve a un fisioterapista, e questo è il motivo per cui molti gestionali «sanitari» ti vanno stretti: sono costruiti attorno al divieto SdI.

Metti la detrazione nero su bianco, prima. Un paziente che scopre a marzo di non poter detrarre 600 euro di sedute ricorda chi non gliel'ha detto. Una riga nel preventivo o nel consenso economico costa niente e vale molto.

Rileggi i prezzi. Se applichi IVA su un listino costruito quando pensavi di essere in esenzione, il margine è cambiato senza che tu l'abbia deciso.

Tieni d'occhio l'albo. Questa è la parte che quasi nessuno dice: la Risoluzione poggia su un presupposto temporaneo. Quando l'albo sarà completo e i criteri di equipollenza definiti, il presupposto viene meno e il quadro fiscale è destinato a cambiare — nella direzione opposta. Il tuo software dovrà poterti seguire in quel passaggio, non ostacolarti.

Perché lo scriviamo noi

Sanovia è un gestionale per il medico privato e per i professionisti sanitari, e su questo punto abbiamo preso una decisione precisa: il regime fiscale è agganciato alla professione, non a un'impostazione che l'utente può sbagliare.

Concretamente, oggi: il ciclo «fattura PDF + Sistema Tessera Sanitaria» che usiamo per medici, odontoiatri e fisioterapisti non viene proposto a chi è fuori dal perimetro TS. Non è una svista, è una scelta di sicurezza — un software che ti lascia mandare una prestazione osteopatica al Sistema TS ti sta preparando un problema.

E qui arriva la parte onesta: oggi non siamo il gestionale giusto per un osteopata. La fatturazione elettronica via SdI, quella che a te serve come pane, non è ancora tra le nostre funzioni. La costruiremo — è la stessa infrastruttura che serve alle fatture B2B verso le cliniche — ma finché non c'è preferiamo dirtelo su questa pagina che fartelo scoprire durante la prova.

Se sei fisioterapista, medico o odontoiatra, invece, sei esattamente nel perimetro per cui Sanovia è costruito: qui la guida al Sistema Tessera Sanitaria e qui il divieto SdI spiegato per esteso.


Questa pagina descrive il quadro normativo generale al 21 agosto 2026 e non sostituisce il parere del tuo commercialista. Se la tua posizione è già stata gestita in un altro modo, portagli questa Risoluzione e fatevi due conti insieme.

Domande frequenti

L'osteopata deve emettere fattura elettronica al paziente privato?

Sì. Secondo la Risoluzione AdE 9/E del 24 febbraio 2026 le prestazioni osteopatiche non sono prestazioni sanitarie ai fini fiscali, quindi non rientrano nel divieto di fatturazione elettronica verso persone fisiche. La fattura va emessa via SdI.

Le prestazioni osteopatiche sono esenti IVA?

No. L'esenzione dell'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972 vale per le prestazioni sanitarie. Non essendo qualificate come tali, le prestazioni osteopatiche sono soggette a IVA con aliquota ordinaria.

Devo trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria?

No. Il flusso TS serve a popolare la dichiarazione precompilata con spese detraibili. Se la prestazione non è detraibile come spesa sanitaria non c'è nulla da trasmettere, e gli osteopati non sono tra i soggetti obbligati.

Il mio paziente può detrarre la spesa osteopatica?

Non come spesa sanitaria. È la conseguenza diretta della mancata qualificazione fiscale della prestazione. Conviene dirlo prima della prestazione, non dopo, perché molti pazienti danno la detrazione per scontata.

Vale solo per gli osteopati?

No. La stessa Risoluzione tratta allo stesso modo chiropratici e chinesiologi. I massoterapisti in possesso del titolo di capo bagnino restano invece prestazioni sanitarie a tutti gli effetti - Sistema TS sì, SdI vietato.

Se la legge sull'albo viene attuata, cambia tutto?

Sì, ed è il punto. La Risoluzione poggia su un dato di fatto - l'albo incompleto e i criteri di equipollenza mancanti - non su un giudizio sulla professione. Quando quel presupposto verrà meno, il quadro fiscale è destinato a cambiare. Fino ad allora vale questo.