Fattura elettronica e prestazioni sanitarie: il divieto ora è definitivo (2026)
Le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non vanno mai fatturate via SdI. Dal D.Lgs 81/2025 il divieto non è più prorogato di anno in anno ma strutturale. Perimetro esatto, eccezioni e cosa cambia nel 2027 con il Testo Unico IVA.
In questa guida · 7 sezioni
La regola in una riga
Se emetti una fattura per una prestazione sanitaria a una persona fisica, quella fattura non deve passare dallo SdI. Mai.
Non «puoi evitare». Non «è facoltativo». È un divieto, e vale anche quando ti farebbe comodo il contrario.
È l'unico adempimento italiano in cui il verbo è rovesciato: tutti gli altri ti obbligano a fatturare elettronicamente, questo ti obbliga a non farlo.
Perché esiste
La ragione è di privacy, e vale la pena capirla perché spiega anche il perimetro.
Una fattura sanitaria racconta cose. Il nome della prestazione, la data, chi l'ha erogata, quante volte. Messe in fila, quelle righe sono un profilo clinico. Il Sistema di Interscambio non è progettato per custodire dati sulla salute: è un'infrastruttura fiscale, con conservazione, accessi e finalità pensate per l'IVA.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sollevato il problema, e il legislatore ha scelto la via più semplice: fuori quei documenti dal canale. Le spese sanitarie hanno già un canale proprio, il Sistema Tessera Sanitaria, costruito apposta e con regole di accesso diverse.
Da qui la geometria del sistema, che una volta vista non si dimentica più:
| Documento | Canale | Nota |
|---|---|---|
| DocumentoPrestazione sanitaria a persona fisica | CanaleNessun SdI. Fattura cartacea o PDF al paziente | NotaSe sei tra gli obbligati, i dati vanno al Sistema TS |
| DocumentoPrestazione a impresa o professionista (B2B) | CanaleSdI obbligatorio | NotaIl regime ordinario, nessuna eccezione |
| DocumentoPrestazione a pubblica amministrazione (B2G) | CanaleSdI obbligatorio | Nota |
| DocumentoPrestazione non sanitaria a persona fisica | CanaleSdI obbligatorio | NotaVedi il caso degli osteopati |
Da proroga annuale a regola strutturale
Questa è la parte in cui quasi tutto il materiale che trovi online è vecchio, e conviene sapere perché.
Per sei anni il divieto è vissuto come una proroga. L'art. 10-bis del DL 119/2018 diceva, testualmente, «per i periodi d'imposta 2019…», e ogni dicembre un provvedimento aggiungeva l'anno successivo. L'ultima volta è stato il Milleproroghe 2025 (art. 3 comma 6 del DL 202/2024).
Vivere di proroghe annuali significava che ogni autunno qualcuno scriveva «attenzione, dal prossimo anno cambia tutto» — e ogni anno non cambiava niente.
Nel 2025 il legislatore ha chiuso la questione. L'art. 2 del D.Lgs 12 giugno 2025 n. 81 ha semplicemente soppresso il riferimento ai periodi d'imposta: dove si leggeva «per i periodi d'imposta 2019…2025, i soggetti», ora si legge «i soggetti».
Il divieto è diventato a regime. Non ha più una data di scadenza.
L'Agenzia delle Entrate lo ha confermato nella Risoluzione 9/E del 24 febbraio 2026, che è la stessa in cui ha riclassificato gli osteopati — la leggerai citata spesso, in questo 2026.
E il 2027?
Una nota tecnica, perché prima o poi qualcuno te la porterà come notizia allarmante.
Il Testo Unico IVA (D.Lgs 10/2026), in vigore dal 1 gennaio 2027, abroga formalmente l'art. 10-bis. Ma il Testo Unico è un riordino a normativa invariata: raccoglie e rinumera, non riscrive le regole. Il divieto continua a esistere dentro il Testo Unico.
Non è una riapertura, e chiunque te la venda come tale sta leggendo l'indice invece del testo.
Sempre in quel quadro è caduto anche il progetto di un canale di fatturazione elettronica dedicato al sanitario, ipotizzato dopo il parere del Garante del dicembre 2023: la scelta del divieto strutturale lo ha superato.
Il perimetro esatto (dove quasi tutti sbagliano)
Tre estensioni che sfuggono, e che sono le uniche parti davvero difficili di questa regola.
Vale anche se non sei obbligato al Sistema TS. L'art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018 trascina il divieto su tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche, non solo su chi trasmette al TS. Sono due elenchi diversi, e il divieto segue il più ampio.
Vale anche se il paziente si è opposto. L'opposizione riguarda il Sistema TS, non lo SdI. Un paziente che si oppone non «sblocca» la fattura elettronica: la fattura resta cartacea o PDF, e il documento va comunque trasmesso al TS senza il codice fiscale. Le FAQ dell'Agenzia lo dicono espressamente.
Vale anche per le operazioni imponibili IVA. Il divieto non è agganciato all'esenzione dell'art. 10 n. 18 del DPR 633/1972. Se vendi un dispositivo medico a una persona fisica e l'operazione rientra nel perimetro TS, quella fattura non passa dallo SdI anche se ci applichi l'IVA.
La formula dell'Agenzia è netta: le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite SdI.
Il caso che ribalta tutto: osteopati, chiropratici, chinesiologi
C'è una categoria per cui vale esattamente il regime opposto, e se ci finisci dentro senza saperlo sbagli ogni singola fattura.
La Risoluzione AdE 9/E del 24 febbraio 2026 ha stabilito che le prestazioni osteopatiche non sono, ai fini fiscali, prestazioni sanitarie: la professione istituita dalla L. 3/2018 non è ancora pienamente attuata, perché l'albo è incompleto e mancano i criteri di equipollenza.
Conseguenze a catena: niente esenzione IVA, niente detrazione per il paziente, niente Sistema TS — e fattura elettronica via SdI obbligatoria anche verso le persone fisiche. Stesso trattamento per chiropratici e chinesiologi.
Il dettaglio, con cosa fare in pratica: Osteopati, perché per te vale il regime fiscale opposto.
Cosa devi avere sulla fattura, in concreto
Il divieto SdI non ti semplifica la vita: ti lascia con un documento che deve stare in piedi da solo. Le righe che contano:
- Esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/1972, dove ricorre
- Marca da bollo da 2 euro se l'importo supera 77,47 euro — la regola completa, compreso chi la paga, è in Marca da bollo sulle fatture sanitarie
- Dicitura di opposizione, se il paziente si è opposto: «Fattura trasmessa al sistema TS senza indicazione del CF per opposizione dell'assistito»
- Numerazione progressiva che non salta e non si azzera a metà anno: fatture e note di credito condividono lo stesso registro (DPR 633/1972 art. 21)
- Un modo di pagamento tracciabile, se vuoi che il paziente possa detrarre — su questo si perdono più detrazioni che su qualunque errore di compilazione
E, sopra tutto, un archivio da cui puoi ripescare qualunque documento tra sei anni senza dipendere da una cartella sul desktop.
Cosa fa Sanovia
In Sanovia la fattura sanitaria nasce già nel regime giusto: PDF al paziente, mai SdI, marca da bollo calcolata da sola sulla soglia di legge, numerazione atomica che non lascia buchi, esenzione e diciture al posto giusto, e il documento specchiato nello scaffale del paziente dentro il suo portale.
L'invio al Sistema Tessera Sanitaria è costruito e provato sull'ambiente di collaudo ufficiale, ed è in arrivo — non ancora attivo in produzione. Lo scriviamo così finché non avremo trasmesso e verificato una fattura vera.
La fatturazione elettronica B2B via SdI, quella legittima verso cliniche e aziende, oggi non c'è: la costruiremo quando una struttura reale ce la chiederà. Preferiamo dirtelo qui che fartelo scoprire in prova.
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Domande frequenti
Posso emettere fattura elettronica a un paziente privato?
No. Le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio. Emetti una fattura cartacea o PDF e la consegni al paziente. È un divieto, non una facoltà.
Il divieto scade a fine anno come le altre proroghe?
No, non più. Fino al 2025 il divieto veniva prorogato ogni anno, l'ultima volta con il Milleproroghe. L'art. 2 del D.Lgs 81/2025 ha soppresso il riferimento ai periodi d'imposta nell'art. 10-bis del DL 119/2018, rendendolo strutturale.
Vale anche se il paziente si è opposto all'invio al Sistema TS?
Sì. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nelle proprie FAQ: anche in caso di opposizione la fattura resta cartacea o PDF. L'opposizione riguarda il Sistema TS, non lo SdI.
E se non sono obbligato al Sistema TS?
Il divieto vale lo stesso. L'art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018 lo estende a tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie verso persone fisiche, anche a chi non è tra gli obbligati alla trasmissione al TS.
Vale anche per la vendita di un dispositivo medico?
Sì, se rientra nel perimetro del Sistema TS e la controparte è una persona fisica. Il divieto non è limitato alle prestazioni esenti IVA dell'art. 10 n. 18: copre anche operazioni imponibili dentro quel perimetro.
Cosa succede dal 1 gennaio 2027 con il Testo Unico IVA?
L'art. 10-bis viene formalmente abrogato dal Testo Unico IVA (D.Lgs 10/2026), ma il Testo Unico è un riordino a normativa invariata: il divieto prosegue al suo interno. Non è una riapertura.