# Sistema Tessera Sanitaria 2026: chi deve inviare le spese, entro quando e cosa rischia chi non lo fa

> Guida completa al Sistema TS con le fonti normative: chi è obbligato e da che anno, la cadenza annuale del 31 gennaio, le sanzioni da 100 euro a documento, l'opposizione del paziente e il divieto di fattura elettronica.

Pubblicato: 2026-08-21 · Aggiornato: 2026-09-25 · Fonte: https://sanovia.app/blog/sistema-tessera-sanitaria

## La riga di calendario che vale più di tutto il resto

C'è una data che decide se il tuo anno fiscale finisce liscio o con una lettera: **il 31 gennaio**.

Entro quel giorno ogni spesa sanitaria che hai incassato nell'anno precedente deve essere arrivata al Sistema Tessera Sanitaria. Da lì passa all'Agenzia delle Entrate, e da lì finisce nel **730 precompilato** del tuo paziente. Se una fattura non arriva, il paziente non la trova, ti chiama, e tu scopri a febbraio un problema nato a marzo dell'anno prima.

Questa guida mette in fila le cose che contano davvero: chi è obbligato, entro quando, quanto costa sbagliare, e le tre o quattro trappole che nessuno ti spiega finché non ci sei dentro.

Le fonti sono citate una per una. Dove la norma è cambiata di recente — ed è cambiata parecchio tra il 2025 e il 2026 — trovi il decreto esatto.

## Che cos'è il Sistema TS, in una frase

È il canale con cui lo Stato raccoglie le spese sanitarie dei cittadini per **precompilare la loro dichiarazione dei redditi**.

Non è un adempimento contabile. Non è la fattura elettronica. È un flusso parallelo, con regole sue, gestito dal MEF tramite Sogei, e vive su un tracciato tecnico che non ha niente a che vedere con lo SdI.

Il punto di vista che conta è quello del paziente: lui apre il 730, vede la voce, e la detrae. Se non la vede, per lui quella spesa **non è mai esistita**.

## Chi è obbligato: la timeline vera

L'obbligo non è arrivato tutto insieme. È cresciuto per decreti successivi, e questo è il motivo per cui il tuo collega giura di non doverlo fare e ha ragione — o torto — a seconda di che anno guarda.

| Da quando | Chi è entrato nell'obbligo | Fonte |
|---|---|---|
| Spese dal 2015 | ASL, aziende ospedaliere, IRCCS, policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture accreditate, e **gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri** | art. 3 c.3 D.Lgs 175/2014 |
| Spese dal 2016 | Strutture **autorizzate ma non accreditate** al SSN | DM 2 agosto 2016 |
| Spese dal 2016 | **Psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici** | DM 16 settembre 2016 |
| Spese dal 2019 | Le professioni sanitarie **tecniche, della riabilitazione e della prevenzione**: fisioterapista, igienista dentale, dietista, logopedista, podologo, ortottista, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico di laboratorio biomedico, audiometrista, audioprotesista, tecnico ortopedico, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico della prevenzione, assistente sanitario — più i **biologi** | DM 22 novembre 2019 |
| Spese dal 2023 | **Infermieri pediatrici** | DM 22 maggio 2023 (GU 3 giugno 2023) |

Se il tuo albo è in questa tabella, sei dentro. Non c'è una soglia di fatturato sotto la quale l'obbligo sparisce, e non c'è un regime fiscale che ti esenta: **anche in forfettario trasmetti**. Se sei fisioterapista, c'è [la guida dedicata: codice ATECO 86.95.00, fattura e Sistema TS](/blog/fisioterapista-fattura-tessera-sanitaria).

### L'eccezione che sorprende tutti: gli osteopati

Gli osteopati **non sono obbligati**. Anzi: sono espressamente **esclusi**.

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate **9/E del 24 febbraio 2026** parte da un dato di fatto — la professione istituita dalla L. 3/2018 non è ancora pienamente attuata, perché l'albo è incompleto e mancano i criteri di equipollenza — e ne trae la conseguenza radicale: ai fini fiscali le prestazioni osteopatiche **non sono prestazioni sanitarie**.

Il che ribalta tutto il regime, non solo il Sistema TS:

- niente esenzione IVA dell'art. 10 n. 18
- niente detrazione per il paziente, quindi niente trasmissione al TS
- e — il punto che fa più danni — **fattura elettronica via SdI obbligatoria anche verso le persone fisiche**

Stessa sorte per chiropratici e chinesiologi. I massoterapisti in possesso del titolo di capo bagnino, invece, restano sanitari a tutti gli effetti: TS sì, SdI vietato.

Se sei osteopata e il tuo gestionale ti propone di «inviare al Sistema TS», quel gestionale sta applicando il regime sbagliato. Ne abbiamo scritto per esteso in [Osteopati: perché per te vale il regime fiscale opposto](/blog/osteopati-fattura-elettronica).

## Entro quando: la cadenza è annuale dal 2025

Qui è cambiato tutto, e molto materiale in circolazione è vecchio.

Per le spese sostenute **dal 1 gennaio 2025 la trasmissione è annuale**, entro il **31 gennaio dell'anno successivo**. Non più semestrale. Non più mensile.

La catena normativa, per chi la vuole verificare:

- art. 5 del **D.Lgs 12 giugno 2025 n. 81**, che sostituisce l'art. 12 del D.Lgs 1/2024 e introduce la cadenza annuale a partire dai dati 2025
- **decreto MEF-RGS 29 ottobre 2025** (in GU il 10 novembre 2025), che riscrive l'art. 7 comma 1-bis del DM 19 ottobre 2020: *«la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo»*

In pratica:

- spese **2025** → scadenza 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cadeva di sabato), con finestra di correzione errori fino al 9 febbraio
- spese **2026** → scadenza **31 gennaio 2027**, che cade di domenica: si slitta a lunedì **1 febbraio 2027**

### Perché «annuale» non vuol dire «ci penso a gennaio»

È la trappola più costosa di tutte, e non è una trappola normativa: è una trappola operativa.

La legge ti dà tempo fino al 31 gennaio. Ma il 31 gennaio tu non hai un adempimento: ne hai **dodici mesi di adempimenti accumulati**, da fare tutti insieme, su fatture che hai emesso quando l'anno era un altro e il paziente aveva un altro indirizzo, un'altra opposizione, un altro codice fiscale scritto male.

Ogni documento che si rifiuta a gennaio è un documento che devi capire, correggere e ritrasmettere in una settimana. Con centinaia di righe, non è un pomeriggio: è un problema.

L'alternativa esiste ed è legittima: **trasmettere fattura per fattura, man mano che le emetti**. La norma chiede che entro il 31 gennaio sia tutto dentro, non che sia tutto dentro *quel giorno*. Un errore scoperto a marzo si corregge a marzo, su una fattura sola, mentre il paziente è ancora raggiungibile.

## Quanto costa sbagliare

**Cento euro per ogni singolo documento di spesa** omesso, trasmesso in ritardo o trasmesso con dati errati. Art. 3 comma 5-bis del D.Lgs 175/2014.

Tre precisazioni che cambiano gli ordini di grandezza:

- il tetto massimo è **50.000 euro**
- **non si applica il cumulo giuridico**, ed è escluso esplicitamente: non è «una sanzione per la comunicazione», è una sanzione per ogni documento. La Risoluzione AdE **22/E del 23 maggio 2022** lo dice chiaramente — «comunicazione» significa ogni singolo documento, a prescindere da quanti file hai spedito
- quindi 300 fatture dimenticate non sono cento euro. Sono trentamila

Le vie d'uscita, in ordine di convenienza:

1. **Correzione entro cinque giorni** dalla scadenza, o dalla segnalazione dell'Agenzia: **nessuna sanzione**
2. **Trasmissione corretta entro sessanta giorni** dalla scadenza: sanzione ridotta a **un terzo**, circa 33,33 euro a documento, con tetto a 20.000 euro
3. **Ravvedimento operoso**, con F24 e **codice tributo 8912**. Entro i sessanta giorni le percentuali del ravvedimento si applicano alla base già ridotta a un terzo

Una nota di onestà: le percentuali del ravvedimento sono cambiate tra il 2024 e il 2026 (D.Lgs 87/2024, e poi la ricodifica nel testo unico sanzioni in vigore dal 1 gennaio 2026). Se stai facendo i conti su un caso reale, falli fare al tuo commercialista sui coefficienti aggiornati, non su una tabella trovata online — questa compresa.

## L'opposizione del paziente: la trappola più fraintesa

Il paziente ha diritto di **opporsi** all'invio dei suoi dati di spesa all'Agenzia delle Entrate. Fin qui è semplice. Quello che quasi tutti sbagliano è cosa comporta.

> L'opposizione **non sopprime la trasmissione**. Cambia il contenuto della trasmissione.

Il documento viene trasmesso **comunque**, ma senza il codice fiscale del paziente e con il flag di opposizione attivo. Il campo del codice fiscale deve essere **assente**, non vuoto, non finto.

E sulla fattura va la dicitura prevista: *«Fattura trasmessa al sistema TS senza indicazione del CF per opposizione dell'assistito»* (DM 31 luglio 2015 art. 3, DM 19 ottobre 2020 art. 2 c.2 lett. c).

Se invece il documento non parte, hai una sanzione da cento euro — e l'hai presa per proteggere una privacy che la legge tutelava già in un altro modo.

I canali con cui il paziente può opporsi sono tre:

- **al momento dell'emissione**, dicendolo a te: è il canale che il software deve gestire
- **direttamente all'Agenzia delle Entrate**, in una finestra annuale (per il ciclo spese 2025 → precompilata 2026: dal 1 ottobre 2025 al 2 febbraio 2026)
- **voce per voce nell'area autenticata del portale TS** (dal 9 febbraio al 9 marzo 2026 per le spese 2025)

Solo il primo passa da te. Gli altri due il paziente li esercita da solo, e tu non li vedi.

## La trappola che costa la detrazione al paziente: il pagamento tracciato

Questa non è nel Sistema TS. È accanto, e si incontrano esattamente sul tuo bancone.

Dal 2020 la detrazione delle spese sanitarie richiede un **pagamento tracciabile**: bonifico, carta di debito, carta di credito. Le eccezioni sono tre, e sono strette:

- medicinali acquistati in farmacia
- dispositivi medici
- prestazioni rese da **strutture pubbliche o private accreditate** al SSN

Uno studio privato non accreditato **non rientra in nessuna delle tre**.

Tradotto: la visita da 80 euro pagata in contanti, con fattura regolare e trasmessa perfettamente al Sistema TS, **non è detraibile**. Il paziente la trova nel 730 precompilato e non può usarla.

È il motivo per cui il dato «come ha pagato» non è un dettaglio amministrativo da mettere di default: è un'informazione che va chiesta e registrata visita per visita, perché «in studio» può voler dire POS o può voler dire contanti, e le due cose hanno esiti fiscali opposti per chi ti ha pagato.

## Cosa NON devi fare: la fattura elettronica al paziente

Vale la pena isolarlo perché è controintuitivo e perché sbagliarlo è facile: le prestazioni sanitarie verso **persone fisiche** non vanno **mai** fatturate elettronicamente tramite lo SdI.

Non è una tolleranza. Non è una proroga in scadenza. Dal **D.Lgs 81/2025** il divieto è diventato **strutturale**: l'articolo 2 ha soppresso i riferimenti ai periodi d'imposta nell'art. 10-bis del DL 119/2018, trasformando «per i periodi d'imposta 2019…2025, i soggetti» in «i soggetti». La Risoluzione AdE 9/E del 24 febbraio 2026 lo conferma.

Vale anche quando il paziente si è opposto al TS. Vale anche per le operazioni imponibili IVA nel perimetro TS, come la vendita di un dispositivo medico. La spiegazione completa, con il perimetro esatto e la nota sul Testo Unico IVA in vigore dal 2027, è qui: [Fattura elettronica per le prestazioni sanitarie: il divieto ora è definitivo](/blog/fattura-elettronica-prestazioni-sanitarie).

## La checklist di chi non prende sanzioni

- So a quale decreto appartiene la mia professione, e da che anno
- Ogni fattura sanitaria che emetto ha uno **stato di invio** visibile, non un'ipotesi
- Nessun documento può «sparire»: se non è inviabile, deve risultare **escluso con un motivo**, non semplicemente assente
- L'opposizione del paziente è registrata **sul documento**, e produce sia lo strip del codice fiscale sia la dicitura in fattura
- Il metodo di pagamento è registrato per ogni incasso, perché decide la detrazione del paziente
- Le fatture ai pazienti persone fisiche **non** passano dallo SdI
- La marca da bollo è calcolata sull'imponibile, non sul totale con il bollo dentro — [qui la regola completa](/blog/marca-da-bollo-fatture-sanitarie)
- A dicembre controllo il registro, non a gennaio

## Cosa fa Sanovia, detto con onestà

Sanovia è un gestionale per il medico privato: agenda, cartella clinica cifrata, portale del paziente, fatture e ricevute con marca da bollo automatica, promemoria via email e WhatsApp. Prezzi pubblici, contratto mensile, i dati restano tuoi (siamo il responsabile ai sensi dell'[art. 28](/legal/dpa), il titolare sei tu).

Sul Sistema Tessera Sanitaria dobbiamo essere precisi, perché è esattamente il tipo di argomento su cui è comodo essere vaghi.

L'integrazione **è attiva**, in produzione, e trasmette fatture vere: cassaforte cifrata delle credenziali (le inserisci una volta, non le vedi più nemmeno tu), coda di trasmissione automatica a ogni fattura o ricevuta, gestione dell'opposizione del paziente, ciclo completo di rettifica — nota di credito, variazione, annullamento — e un cruscotto di conformità che ti mostra lo stato di ogni documento e rende impossibile perderne uno. Se la parola chiave del TS scade, Sanovia ti avvisa e la coda riparte da sola quando la aggiorni.

Puoi trasmettere **man mano durante l'anno**, invece di ricostruire tutto a gennaio. E se un paziente ha pagato in contanti, la fattura glielo dice: la spesa arriva nel precompilato ma non dà diritto alla detrazione, e lo sa subito, non a primavera.

## Prova Sanovia 30 giorni, senza carta

Trenta giorni, nessuna carta di credito, contratto mensile. Se decidi di andartene, porti via i dati.

[Inizia la prova gratuita](/register) — i prezzi sono pubblici e stanno [in homepage](/): 39 €/mese per lo studio singolo, 99 €/mese per una struttura con i primi tre medici inclusi.

Se stai arrivando da un altro gestionale, la [migrazione la facciamo noi](/blog/cambiare-gestionale-medico).

## Domande frequenti

**Chi è obbligato a inviare le spese al Sistema Tessera Sanitaria?**

Medici chirurghi e odontoiatri iscritti all'albo lo sono per legge dal 2015 (art. 3 c.3 D.Lgs 175/2014). Psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia e ottici dal 2016. Fisioterapisti, logopedisti, dietisti, podologi, igienisti dentali e le altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dal 2019. Infermieri pediatrici dal 2023. Gli osteopati, per la Risoluzione AdE 9/E del 24 febbraio 2026, sono invece esclusi.

**Entro quando vanno trasmesse le spese sanitarie del 2026?**

Entro il 31 gennaio 2027. Dalle spese sostenute dal 1 gennaio 2025 la trasmissione è annuale, non più semestrale né mensile. Poiché il 31 gennaio 2027 cade di domenica, il termine slitta a lunedì 1 febbraio 2027.

**Quanto si rischia se non si trasmette una fattura?**

Cento euro per ogni singolo documento di spesa omesso, tardivo o errato, con un tetto di 50.000 euro e senza cumulo giuridico. Se correggi entro cinque giorni dalla scadenza non c'è sanzione. Entro sessanta giorni la sanzione scende a un terzo, circa 33,33 euro a documento, con tetto a 20.000 euro.

**Se il paziente si oppone, la fattura non va trasmessa?**

Va trasmessa lo stesso. L'opposizione non cancella l'invio - cambia il contenuto - il documento viaggia senza il codice fiscale del paziente e con il flag di opposizione attivo. Sulla fattura va la dicitura prevista dal DM 19 ottobre 2020. Un documento semplicemente non inviato resta una sanzione da cento euro.

**Devo mandare la fattura sanitaria anche allo SdI?**

No, ed è vietato. Le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio. Dal D.Lgs 81/2025 il divieto non è più prorogato di anno in anno - è strutturale.

**Il paziente detrae la spesa se paga in contanti?**

No, se sei uno studio privato non accreditato. Dal 2020 la detrazione delle spese sanitarie richiede un pagamento tracciabile, con tre sole eccezioni - medicinali e dispositivi medici acquistati in farmacia, e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN. Una visita privata pagata in contanti perde la detrazione, anche se la fattura è stata trasmessa correttamente.
